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Data aggiornamento: 2011/12/21
Codice sito fa16058 Codice archivio 20030
Argomento Diritto e Precetti
Domanda concisa
Ho accettato di recuperare le preghiere di una persona (defunta) in cambio di una retribuzione. Al momento non sono in grado di farlo. 1) Posso delegarle a un’altra persona? 2) Se voglio restituire i soldi all’erede del defunto, egli ha il diritto di chiedere una cifra maggiore? 3) In ogni caso, se non sono in grado di pagare la somma che ho l’obbligo di restituire, cosa devo fare?
Domanda
Salamun alaykum, circa un anno fa, poiché avevo un urgente bisogno di soldi, ho accettato di recuperare le preghiere di altri, cioè sono stato pagato per eseguire le preghiere perse del padre e del fratello (defunti) di una persona. Dopo un anno passato a compiere tali preghiere, mi è venuto un forte dolore al ginocchio. Mi sono rivolto ad un medico che mi ha diagnosticato problemi all’articolazione del ginocchio e allo stinco. Adesso ho un dolore tale, da dover recitare le mie preghiere obbligatorie con l’aiuto di antidolorifici. Sono perplesso sul da farsi: come eseguire le preghiere altrui oppure come restituire il resto dei soldi.
1. Posso incaricare un’altra persona di compiere le restanti preghiere senza informare gli eredi del defunto?
2. Nel caso volessi restituire i soldi all’erede del defunto, egli può chiedermi una somma maggiore, dato che dopo un anno se volesse retribuire qualcun altro per recitare le rimanenti preghiere, dovrebbe pagare una somma maggiore?
3. In ogni caso, se non posso pagare la somma che ho l’obbligo di restituire, cosa devo fare?
Risposta concisa

L’ufficio dell’ayatollah Khamenei:

Risposta 1: Se nell’accordo non era stata posta la condizione che fosse solo la persona retribuita ad eseguire queste preghiere, permettendo quindi che l’incarico sia affidato ad altri, non c’è problema.

Risposta 2: In questo caso, per precauzione obbligatoria, bisogna accordarsi.

Risposta 3: Bisogna farsi condonare dall’erede del defunto.

L’ufficio dell’ayatollah Makarem Shirazi:

Risposta 1: Chi s’incarica di compiere le preghiere altrui (che sia defunto) a pagamento, non può delegare il compito ad altri senza permesso.

Risposta 2 e 3: Bisogna farsi condonare in qualche modo.

L’ufficio dell’ayatollah Hadavi Tehrani:

Risposta 1: Non c’è problema se durante l’accordo le è stato concesso questo permesso, ovvero di compiere le preghiere di persona o delegarle ad altri, e altresì se questo concetto era presente nella mente di entrambe le parti o era sottinteso. In caso contrario, dopo aver ottenuto il consenso degli eredi del defunto, lei potrà farlo.

Risposta 2: Se lei vuole restituire i soldi, cioè annullare l’accordo, se ha un tale diritto (la parte opposta accetta oppure l’accordo prevedeva questo diritto in circostanze simili), lei deve restituire solamente la somma pattuita e non è suo dovere pagare il prezzo corrente.

Risposta 3: Lei è debitore e, se non ha soldi, dovrà estinguere il debito non appena ne avrà la possibilità. Consideri che il passare dei giorni non estingue il debito e se esso non sarà pagato entro la fine della sua vita, dopo la sua morte dovrà essere pagato dalla sua eredità. Senza dubbio ritardare il pagamento di questo debito, sebbene uno ne abbia la possibilità, non è permesso.

Risposta dettagliata
Questa domanda non ha una risposta dettagliata.