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Data aggiornamento: 2010/08/16
Domanda concisa
Perché nell’Islam l’apostata viene giustiziato? Ciò non è contro la libertà di pensiero?
Domanda
Perché nell’Islam l’apostata viene giustiziato? Ciò non è contro la libertà di pensiero?
Risposta concisa

L’apostasia è la manifestazione dell’abbandono della religione e generalmente ha come conseguenza l’invito degli altri a lasciare la propria religione. La punizione dell’apostata non è applicata a colui che abbandona la propria religione ma non lo manifesta agli altri, perciò il motivo di questa punizione non è il suo pensiero personale, bensì il reato sociale.

L’apostata infrange il diritto della gente a mantenere la propria spiritualità religiosa e minaccia la loro religiosità, non essendo la gente comune esperta in questioni religiose. Agli inizi della diffusione dell’Islam un gruppo di nemici avevano complottato fingendo di essersi convertiti, ma praticando poi l’apostasia per indebolire la fede dei musulmani[1].

L’Islam per evitare questa minaccia ha stabilito una punizione pesante, anche se il metodo per dimostrarla è molto difficile, infatti agli inizi dell’Islam solo un numero limitato di persone furono condannate a morte. Perciò il deterrente psicologico di questa punizione, più della sua messa in pratica, ha permesso di mantenere un ambiente spirituale sano per la gente comune.



[1] Corano 3:72.

Risposta dettagliata

Per chiarire la risposta è necessario prestare attenzione ad alcune questioni:

Prima questione – Chi è l’apostata?

L’apostata è colui che abbandona l’Islam e sceglie la miscredenza[1]. Abbandonare l’Islam significa negare la religione stessa, o uno dei suoi princìpi (Unità di Dio, Profezia, Resurrezione) oppure una delle questioni indiscutibili della religione – cioè quelle questioni che per tutti i musulmani sono chiare – in modo tale che la persona si renda conto che da ciò consegue la rinnegazione della Profezia [2].

L’apostasia si suddivide in due parti, naturale e acquisita:

L’apostata naturale è colui i cui genitori, nel momento della formazione del suo embrione, erano musulmani ed egli, dopo la maturità islamica, ha accettato pubblicamente l’Islam, e in seguito l’ha abbandonato[3].

L’apostata acquisito è colui i cui genitori, nel momento della formazione del suo embrione, erano miscredenti ed egli, dopo la maturità islamica, ha accettato pubblicamente la miscredenza, quindi si è convertito all’Islam e in seguito l’ha abbandonato[4].

Seconda questione – La norma riguardo all’apostata nelle religioni divine e scuole islamiche

Nel fiqh sciita vi sono alcune norme sociali riguardanti l’apostata, concernenti l’eredità e il matrimonio, che però non riguardano la domanda in questione.

La norma penale dell’apostata è la seguente: l’apostata naturale se è uomo, viene giustiziato e il suo pentimento presso il giudice non è accettato mentre se è acquisito, prima viene invitato a pentirsi e se accetta è liberato, altrimenti sarà giustiziato. La donna invece, apostata naturale o acquisita, è invitata a pentirsi, se accetta viene liberata, altrimenti resterà in prigione[5].

Nel fiqh sunnita, secondo l’opinione più diffusa, l’apostata, di qualsiasi tipo, prima viene invitato a pentirsi, se accetta è liberato, altrimenti sarà giustiziato, e non c’è differenza tra apostata naturale o acquisito, uomo o donna[6].

L’apostasia nelle altre religioni divine è considerata un reato e la sua punizione è la morte[7].

Perciò l’apostasia è un crimine e un peccato in tutte le religioni e la sua pena (con differenze e condizioni) è la morte[8].

Terza questione – La filosofia della punizione dell’apostata

Per chiarire ciò è necessario prendere in considerazione alcuni punti:

1.     Le norme islamiche si suddividono in norme personali e sociali. Quest’ultime sono stabilite in base agli interessi sociali, che a volte limitano le libertà personali. Ciò esiste in tutte le società.

2.     L’apostata se ha compiuto tutti i suoi sforzi per conoscere la verità, presso Dio la sua apostasia è perdonata e, secondo le norme personali, non è colpevole[9], se invece è stato negligente nell’apprendere la verità, è colpevole anche per quanto riguarda le norme personali.

Quando l’apostata con la sua apostasia influenza anche la società, rientra nel campo delle norme sociali ed egli è quindi colpevole, per i seguenti motivi:

a.     Lede i diritti degli altri, infatti insinua dubbi nelle loro menti ed è ovvio che ciò indebolisca lo spirito di fede della comunità e poiché chiarire questi dubbi spetta agli esperti nel campo religioso, la maggior parte della gente – che sa di non avere queste capacità – ritiene di avere il diritto a un sano contesto sociale.

b.    Tralasciando anche il diritto della gente a mantenere lo spirito di fede nella società, l’Islam lo considera uno degli interessi della società, perciò invita a onorare i sacri simboli[10] e vieta di infrangerli[11].

In conclusione l’apostata anche se può non essere considerato colpevole dal punto di vista delle norme personali, lo è secondo quelle sociali.

3.     Poiché l’apostasia è un reato, la filosofia della sua punizione può essere così spiegata:

a.     La legittimazione della punizione

La punizione dell’apostata è dovuta al disordine che crea all’ordine etico della società. Più crea confusione etica e religiosa e lede i diritti degli altri, più la pena dev’essere severa. È ovvio che una società in cui lo spirito religioso si sia indebolito, si allontanerà dalla vera beatitudine, anche se progredita da un punto di vista tecnologico. Perciò, oltre all’apostasia, qualsiasi altra azione che indebolisca il credo e la fede della gente merita una severa punizione, come insultare il nobile Profeta (s) o gli Imam (a), infatti quando viene infranta la loro sacralità nella società, si aprono le vie dell’alterazione e dell’annientamento della religione.

b.    Impedire al colpevole di continuare a propagandare la sua apostasia

L’apostata finché non manifesta pubblicamente la sua apostasia non compie reato sociale, quindi la punizione prevista dall’Islam impedisce la propaganda dell’apostasia.

c.     Sottolineare l’importanza della religione nella società

Ogni sistema legale e penale, stabilendo leggi, sottolinea quali questioni considera più importanti. Fissare una pena severa per l’apostasia evidenzia quanto sia importante salvaguardare lo spirito di fede della società.

d.    Invitare a riflettere di più su una religione prima di accettarla

La punizione dell’apostata invita i non musulmani ad accettare l’Islam con più attenzione, ciò previene la presenza di credenti deboli di fede.

e.     Alleviamento della punizione nell’Aldilà

Da un punto di vista religioso la punizione in questo mondo riduce quella dell’Aldilà. Dio il Sublime è troppo misericordioso da punire l’essere umano due volte per lo stesso peccato. Gli hadìth dimostrano che nei primi tempi dell’Islam la gente credeva in ciò, perciò era incoraggiata ad ammettere il proprio peccato per farsi punire.

Nota: anche se la punizione in questo mondo diminuisce quella nell’altro, Dio ha stabilito un’altra via per cancellare completamente il peccato, ossia il pentimento sincero. Se in questo mondo il peccatore si pente, senza bisogno della punizione, il suo peccato sarà perdonato.

4.     Precauzione nella legislazione – È possibile che tutte le motivazioni citate per la filosofia della punizione dell’apostata e anche ciò che viene citato nel Corano riguardo alle cospirazioni della Gente del Libro[12], non siano sempre vere in tutti i casi di apostasia; cioè l’apostata non ha sempre intenzione di complottare contro la fede della comunità o la sua apostasia non ha quelle conseguenze negative, tuttavia la sua punizione non diminuisce, perché? Detto in altre parole, è possibile che alcune delle motivazioni citate come filosofia della punizione dell’apostata non siano applicabili in un determinato caso, allora perché la persona viene lo stesso punita?

La risposta è che ogni legislatore stabilisce come argomento della legge un campo più ampio di quello che ne è la filosofia, ciò è chiamato precauzione nella legislazione, dovuta ad alcune questioni di cui ne citiamo due:

a.     A volte i vincoli che specificano realmente e precisamente l’argomento non sono tali da poterne affidare la distinzione all’essere umano. Per esempio, il motivo del divieto di parcheggiare l’auto in una strada è giustificato dal controllo del traffico in quella strada, anche se questo motivo non è valido nei giorni tranquilli; però la polizia stradale ha stabilito che parcheggiare l’auto in quella strada sia sempre proibito poiché la gente non può stabilire quando il traffico è talmente pesante da vietare il parcheggio.

b.    A volte l’importanza di una norma è tale che il legislatore allarga il cerchio del suo argomento affinché sia sicuro che la gente la rispetti. Per esempio, la zona vietata di un campo militare è sempre più ampia del necessario per essere sicuri che non venga oltrepassata, essendo una zona d’importanza strategica.

Anche nella legislazione islamica questi due punti sono presi in considerazione perciò Dio ha allargato il cerchio dell’argomento di una legge, rispetto all’argomento reale determinato dalla sua filosofia, affinché sia sicuramente rispettata.

Per approfondire l’argomento della filosofia delle punizioni nell’Islam:

Cfr.: Khosroshai Qodratollah e Daneshpajuh Mostafà, Falsafe-ye hoquq, pp. 201-222; Shahid Motahhari, 'Adl elahi; al-Mizan, spiegazione del versetto “La ikrah fiddin”, vol. 2, pag. 278; Tafsir nemune, vol. 2, pag. 360.


[1] Imam Khomeyni, Tahrir al-wasilah, vol. 2, pag. 366; Ibn Quddamah, al-Mughni, vol. 10, pag. 74.

[2] Ivi, vol. 1, pag. 118.

[3] Ivi, vol. 2, pag. 336.

[4] Imam Khomeyni, Tahrir al-wasilah, vol. 2, pag. 336.

[5] Ivi, vol. 2, pag. 494.

[6] Abd al-Rahman al-Jazayiri, Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah, vol. 5, pag. 424; Abu

anifah distingue come gli sciiti tra apostata uomo e donna (Cfr. Abubakr al-Kasani, Badaya' al-sanaya', vol. 7, pag. 135); Hasan al-Basri non accetta l’invito al pentimento (Cfr. Ibn Quddamah, al-Mughni, vol. 10, pag. 76).

[7] Cfr. Antico Testamento, Deuteronomio, parte 13; Bibbia, trad. persiana di William Glen, Dar al-Saltanah, Londra, 1856, pp. 357-358; Bibbia, Dar al-Mashriq, Beyrut, Deuteronomio, parte 13, pp. 379-380; Nuovo Testamento, Sazeman-e tarjame-ye tafsiri-e ketab-e moqaddas. Teheran, 1978, pp. 305-306.   

[8] Alcuni considerano questa pena una decisione dell’hakim e non un hadd; infatti essi ritengono che la decisione su che pena debba essere inflitta spetti all’hakim e l’Islam non ha stabilito nessuna forma precisa, perciò, secondo loro, non si può affermare che la pena dell’apostasia nell’Islam sia la morte. Cfr. Hosseyn Alì Montazeri, Darasat fi wilayat al-faqih wa fiqh al-dawlat al-islamiyyah, vol. 3, pag. 387; 'Isa Welay, Ertad dar eslam, pp. 129-148.

[9] Dio dice: “Allah non impone a nessun'anima al di là delle sue capacità” (Corano 2:286).

[10] Corano 22:32.

[11] Corano 5:2.

[12]  Corano 3:72.

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